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MSc Introduzione Verifica dell’apprendimento e acquisizione dei CFU

Verifica dell’apprendimento e acquisizione dei CFU

  1. Nell’Allegato 2 del presente regolamento (piano di studi) sono indicati i corsi per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo. Nel piano di studi sono indicati i corsi integrati che prevedono prove di esame per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.
  2. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Preside, in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Facoltà ed è reso pubblico all’inizio dell’anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
  3. Gli appelli d’esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, la quale deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell’inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Preside, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
  4. Le date degli appelli d’esame relative a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono assolutamente sovrapporsi.
  5. Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso. Là dove gli insegnamenti prevedano prove di esonero parziale, oltre a queste, per quel medesimo insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 6 appelli d’esame e un ulteriore appello straordinario per i fuori corso.
  6. I docenti, anche mediante il sito internet, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, prova d’esame, materiale didattico, esercitazioni o attività assiste equivalenti ed eventuali prove d’esonero, ecc.).
  7. Gli appelli d’esame, nell’ambito di una sessione, devono essere posti di norma ad intervalli di almeno 2 settimane.
  8. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall’ordinamento degli studi.
  9. Con il superamento dell’accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.

10.  Non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.

11.  L’esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L’esame orale è pubblico. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell’apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell’attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all’acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l’attività facente parte del curriculum.

12.  Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all’esito della prova d’esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.

13.  Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L’esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

14.  Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dal Regolamento di Facoltà, e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

15.  Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.

16.  Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Preside, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Facoltà.

17.   Gli esiti degli esami vengono trasmessi telematicamente dal Presidente della Commissione giudicatrice, e convalidati al termine di ciascun appello dal verbale stampato telematicamente, firmato dai membri della Commissione giudicatrice e trasmesso alla Segreteria studenti.

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